Il concetto di residenza fiscale.
Spesso si ritiene, a torto, che una società sia naturalmente residente, sul piano tributario, nel Paese in cui viene costituita. Così non è: la residenza fiscale delle società, come quella delle persone fisiche, segue delicati principi di diritto tributario internazionale.
Ci possono essere una molteplicità di casi in cui una società, pur essendo costituita in Inghilterra, per il fisco italiano è residente in Italia. E qui occorre che gli imprenditori che vogliono internazionalizzare la propria azienda imparino a rivolgersi a chi è esperto in materia.
Basti qui richiamare la regola generale prevista dall’art. 73 comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi Italiano, a mente della quale “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato”.
Dietro quelle due righe, per il tecnico del diritto tributario internazionale, vi è un mondo.
In pratica la norma ci dice che affinché una società sia residente in Italia è sufficiente che si sia verificato per la maggior parte del periodo d’imposta almeno uno dei tre casi:
- che sia stata in Italia la sede legale della società; oppure
- che sia stata in Italia la sede dell’amministrazione; oppure
- che l’oggetto principale dell’attività sia stato in Italia.
Normalmente il punto 1° non desta mai problemi, perché quando si costituisce una società in Inghilterra la sede legale viene individuata in UK. Più spesso, invece, purtroppo, si verificano casi in cui l’imprenditore costituisce in Inghilterra una società per lavorare in Italia. In tal modo esponendosi al rischio di contestazione della residenza fiscale della società in quanto l’oggetto principale dell’attività verrebbe ad essere in Italia e non in Inghilterra (tralasciando qui i complessi problemi in materia di stabili organizzazioni).
Il caso più insidioso di tutti è però quello della “sede dell’amministrazione” o della “sede effettiva”.
La sede dell’amministrazione è il luogo da cui la società viene diretta. Il luogo dove si prendono le decisioni.
I non addetti ai lavori potrebbero pensare che il problema sia “tutto italiano” così non è.
L’impostazione italiana è perfettamente in linea con i modelli OCSE in materia, ed è pressoché analoga a quella Inglese. Ed infatti, anche per la legislazione tributaria inglese una società è considerata residente nel Regno Unito se:
- è costituita nel Regno Unito (con alcune eccezioni)
- la gestione centrale e il controllo dei sui affari sono nel Regno Unito.
Il luogo della sede effettiva
Il punto centrale per individuare il luogo di residenza di una società è sempre il c.d. “place of management”, e cioè il luogo della direzione effettiva (in Italia la “sede dell’amministrazione”). Con la conseguenza che appare difficile sostenere che una società sia effettivamente gestita nel Regno Unito se l’amministratore (o gli amministratori) trascorrono la maggior parte del proprio tempo all’estero, e la società non ha dipendenti nel Regno Unito.
Il riferimento, in materia di residenza fiscale, va individuato all’art. 4 della Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e l’Inghilterra. Il cui contenuto viene di seguito riportato.
Articolo 4 – Domicilio fiscale
- Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato contraente soltanto per i redditi provenienti da fonti ivi situate.
- Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata in conformità alle seguenti disposizioni:
- a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale dispone di un’abitazione permanente. Quando essa dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
- b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un’abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
- c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
- d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti ovvero non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
- Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti,si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.