Elementi di base della Capital Gain Tax nel diritto tributario del Regno Unito

a cura del dott. Diego Occari ACA TEP PAN

Una delle principali imposte vigenti nel Regno Unito è la Capital Gain Tax (di seguito in sigla “CGT”). Nel presente contributo si cercherà di fornire in sintesi, primi elementi di illustrazione del tributo, individuandone gli elementi essenziali della fattispecie tributaria, secondo l’impostazione dottrinale italiana, e cioè:

  • Il soggetto attivo;
  • Il soggetto passivo;
  • Il presupposto;
  • la base imponibile; e
  • la misura dell’imposta.

Vediamo di fornire una sintesi di tali elementi.

  1. Il soggetto attivo.

Soggetto attivo del tributo è l’autorità fiscale governativa del Regno Unito, “His Majesty Revenue and Customs”, in sigla “HMRC”.

  1. I soggetti passivi.

Sono soggetti passivi tutte le persone fisiche:

– residenti nel Regno Unito per gli atti dispositivi sui propri beni detenuti ovunque nel mondo;

– non residenti nel Regno Unito, soltanto però per talune categorie limitate di atti dispositivi, con particolare riferimento al caso dell’alienazione di un interest relativo a proprietà immobiliari nel Regno Unito (TCGA 1992, s.1A(3)(b)).

Per le plusvalenze realizzate dalle società, nell’esercizio di attività di impresa, in base al principio della vis attractiva le plusvalenze sono attratte alla categoria del reddito di impresa e assoggettate alla tassazione con l’imposta sulle società, in luogo della CGT che non trova applicazione (TCGA 1992, s.1).

  1. Il presupposto d’imposta.

Il presupposto d’imposta consiste nella effettuazione da parte dei soggetti passivi di atti dispositivi sui propri beni (c.d. chargeable disposal).

A tal fine rientrano tra gli atti dispositivi non solo le vendite, ma anche le donazioni oppure la perdita o la distruzione di beni (TCGA 1992, articolo 22(1)(a)). Si precisa che invece non rientrano tra gli atti dispositivi assoggettati a CGT le disposizioni testamentarie mortis causa. Le quali saranno oggetto invece di applicazione della imposta sulle successioni (IHT) alla morte del disponente.

Peraltro non tutti beni sono idonei a generare un atto dispositivo tassabile ai fini della CGT. Non generano infatti plusvalenze o minusvalenze rilevanti ai fini della CGT gli atti dispositivi che riguardino beni espressamente qualificati come esenti dalla legge ai fini dell’imposta.

Comunque sia le esenzioni in questione, di cui si fornirà di seguito un breve cenno, sono da considerarsi a numero chiuso.

Nello specifico, si evidenzia che le auto sono sempre esenti dalla CGT, tenendo però presente che la legislazione definisce un’auto come un «veicolo stradale a propulsione meccanica costruito o adattato per il trasporto di passeggeri». Pertanto, beni come furgoni e camion sono invece soggetti all’applicazione della CGT, perché non soddisfano la definizione della parola “auto” (TCGA 1992, articolo 263).

Anche i wasting chattels sono esenti da CGT. Precisando che, da un punto di vista tecnico, un chattel è “bene mobile e tangibile” – cioè un bene che si può vedere, toccare e spostare. Mentre un Wasting chattels è un bene mobile con una vita utile non superiore a cinquanta anni. Dunque secondo la normativa vigente nel Regno Unito, gli assets come i levrieri e i cavalli da corsa sono esenti da CGT (TCGA 1992, s.45).

I beni mobili acquistati e venduti per non più di £ 6.000 sono esenti da CGT. Ciò consente di escludere da tassazione gli altri beni mobili che non sono qualificabili come wasting chattels, come ad esempio gli oggetti d’antiquariato, che sono di valore relativamente basso (TCGA 1992, art. 262).

Ancora sono previste esenzioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dalla CGT per:

  • i Gilt, che sono titoli del tesoro emessi dal Governo del Regno Unito su cui è dovuto un interesse annuo;
  • le obbligazioni societarie qualificate (QCB), come le azioni in prestito emesse da una società (TCGA 1992, articolo 115; TCGA 1992, art. 117);
  • le quote di un ISA (Conto di risparmio individuale);
  • le quote di VCT (Venture Capital Trusts), purché acquisiti nell’ambito dell’investimento limite per l’anno di acquisizione; e
  • a certe condizioni le plusvalenze su azioni di società EIS e SEIS (SI 1998/1870; TCGA 1992, art. 151°);
  • la valuta estera detenuta per uso personale spesa al di fuori del Regno Unito, conti bancari in valuta estera;
  • alcune decorazioni al valore e al merito, polizze assicurative sulla vita e alcune opere d’arte.

Comunque sia vale sempre la regola che se un bene non è specificatamente indicato come esente da fonte di legge, deve essere considerato un bene imponibile per la CGT (SP 4/92; TCGA 1992, art. 258).

Anche qualsiasi trasferimento tra marito e moglie è considerato non soggetto a CGT. Ciò significa che i coniugi possono trasferire liberamente i beni tra di loro, senza incorrere in un addebito per CGT. La stessa regola si applica ai partner civili.

Infine, gli atti dispositivi a favore di enti di beneficenza, siano essi donazioni o vendite sotto il valore di mercato, in ogni caso non generano plusvalenze o minusvalenze ai fini della CGT (TCGA 1992, art. 257). In tal caso però, in capo all’ente di beneficienza il bene viene acquisito al medesimo valore fiscalmente riconosciuto in capo al dante causa.

  1. La base imponibile.

La base imponibile si determina annualmente, sommando tutte le plusvalenze al netto delle minusvalenze realizzate nel periodo d’imposta ed apportando specifiche deduzioni fiscali, che dipendono dalla tipologia dei beni ceduti e dalla qualifica del contribuente.

Non è possibile, nell’economia del presente contributo, analizzare tutte le ipotesi di deduzione fiscale, va però evidenziato che a tutti i contribuenti spetta una esenzione annuale dalla CGT, che per il 2022/2023 nel Regno Unito è pari a 12.300 sterline. Pertanto al di sotto di tale soglia non si hanno plusvalenze tassate (TCGA 1992, s.1K).

Facciamo un esempio: George ha venduto una statua il 5 maggio 2022 generando un guadagno di 8.500 sterline. Ha anche venduto alcune azioni di ABC plc in data 8 maggio 2022, con una plusvalenza di £ 12.600.

La base imponibile per la CGT di George sarà dunque così calcolata:

Descrizione £.
Plusvalenza sulla statua 8.500,00
Plusvalenza sulle azioni 12.600,00
Totale imponibile 21.100,00
(deduzione) esenzione annuale (12.300,00)
Plusvalenza tassabile 8.800,00
  1. La misura dell’imposta.

La CGT si determina applicando alla base imponibile aliquote fiscali, il cui ammontare dipende sia dal reddito imponibile del soggetto passivo, sia dalla natura del bene oggetto di dismissione (TCGA 1992, s.1H).

In sintesi, i contribuenti sono assoggettati ad una diversa aliquota fiscale ai fini della CGT a seconda dei redditi che possiedono. Se hanno un reddito inferiore a 50.270 sterline (basic rate band) sono tassati con aliquota 10% altrimenti con aliquota 20%.

In caso di plusvalenza dalla vendita di immobili residenziali, le aliquote del 10% e del 20% diventano però rispettivamente al 18% e al 28%. Precisando che una proprietà residenziale è una proprietà che in qualsiasi momento durante il periodo dell’individuo di proprietà era adibito ad abitazione o era idoneo ad uso abitativo (TCGA 1992, Sch 1B paragrafo 5)

Le aliquote maggiorate si applicano ai guadagni su proprietà residenziali sia nel Regno Unito che all’estero. Si applicano anche quando si realizza una plusvalenza dalla cessione di una partecipazione in tali immobili, o sulla vendita di un contratto di locazione (TCGA 1992, Sch 1B paragrafo 4).

  1. Conclusioni.

La CGT è una imposta complessa, che riguarda non soltanto i contribuenti residenti in Inghilterra, poiché a determinate condizioni può impattare anche sui non residenti nel Regno Unito, specialmente nel caso di atti dispositivi che riguardino immobili in Inghilterra.

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